L’Agenzia delle Entrate, con la risposta nr. 453/2021, fornisce un parere in merito ad un quesito “tecnico” che riguarda il requisito del doppio salto di classe energetica richiesto per gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel Superbonus 110%.
Prima di analizzare il contenuto della risposta dell’AdE all’interpello, ricordiamo rapidamente quando è possibile parlare di Superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico.
Ricordiamo che l’art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento una detrazione fiscale del 110% (Superbonus) da applicare alle spese sostenute per specifici interventi di riqualificazione energetica. Rientrano tra questi:
Tali interventi sono definiti trainanti perché accedono direttamente al Superbonus 110% e consentono di portare in detrazione con la stessa aliquota anche altri interventi, detti per tale ragione trainati:
Tra i requisiti previsti per gli interventi di efficientamento energetico, l’art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio prevede:
Nel nuovo caso sottoposto al giudizio dell’Agenzia delle Entrate, abbiamo un condominio che è composto dai volumi “A” e “B” facenti parte di un edificio comprendente anche il volume “C” non facente parte dello stesso condominio.
Il volume “A” è così costituito:
Il volume “B” è costituito sia al primo piano che al piano terra da immobili di categoria D (appartenenti ad un istituto di credito).Quest’ultimo, titolare di una unità immobiliare di categoria catastale D/5, occupa il piano terra e primo di tutti i volumi “A”, “B”, “C” (tale unità immobiliare non è delimitata da alcuna parete divisoria).
L’Istante riferisce infine che:
Quesito posto: come procedere ai fini della valutazione del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche richiesto dalla normativa?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato un aspetto fondamentale che riguarda gli interventi sulle parti comuni: la residenzialità dell’edificio.
Le spese per gli interventi possono essere considerate solo se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza, ovvero:
Il tutto ad esclusione degli immobili nelle categorie catastali escluse dalla norma (A/1, A/8 e A/9).
Con riferimento alle modalità con cui determinare il doppio salto di classe energetica previsto dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è di sua competenza la risposta. Ha per questo rinviato ai chiarimenti forniti da ENEA nel Vademecum APE Convenzionale.
In tal senso l’Agenzia delle Entrate ha solo ricordato che il cosiddetto “APE convenzionale” ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus 110%.
Nel caso di edifici pluri-unità, contrariamente a quanto previsto per l’APE tradizionale, l’attestato convenzionale è redatto per l’intero edificio e non per la singola unità immobiliare, secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del decreto 06 agosto 2020 (c.d. “requisiti Ecobonus”).
Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, bisogna distinguere, però, i seguenti casi:
In entrambi i casi sopra riportati, le unità immobiliari sprovviste di impianti si prendono in considerazione, secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 “Linee guida per la certificazione energetica”. Nell’APE convenzionale, inoltre, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell’edificio.
Pertanto, in considerazione di quanto riportato alla sezione precedente, nel presupposto che l’edificio nella sua interezza sia costituito dai volumi “A”, “B” e “C”, si ritiene che l’Istante, nel rispetto di ogni altro requisito e condizioni normativamente previste che non sono oggetto della presente istanza di interpello, con riferimento ai lavori di efficientamento che andrà ad effettuare sui volumi A e B, dovrà valutare il rispetto del 25 per cento minimo della superficie disperdente lorda interessato dall’intervento, richiesto per usufruire del Superbonus 110%, considerando l’edificio nella sua interezza (Volumi “A”, “B” e “C”).
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