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Superbonus 110%: il modulo CILA nazionale

Arriva un modulo unico, valido in tutta Italia, per la Comunicazione di inizio lavori per il Superbonus. Lo annuncia il ministero della P.A, spiegando che “per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale” (ANSA).

Il Decreto Semplificazioni-bis

Con il D.L. n. 77/2021 sono diverse le “semplificazioni” messe in campo dal Governo, tra queste anche interventi tesi a sbloccare le detrazioni fiscali relative al superbonus 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Superbonus 110% semplificato

Le semplificazioni che riguardano il superbonus 110% nascono da esigenze ben descritte dal Dipartimento della Funzione pubblica che ha osservato come l’accesso alla misura sia stato reso difficoltoso da adempimenti burocratici, che hanno ridotto le possibilità di accesso soprattutto per i principali beneficiari della detrazione fiscale, i condomini.

I dati divulgati dal Dipartimento parlano chiaro: a fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande di cui solo il 10% da parte di condomini, il restante 90% da parte di edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome.

La CILA Superbonus

Tra le misure di semplificazione, tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con la semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Una particolare comunicazione che il Dipartimento assicura sarà unica a livello nazionale senza necessità di recepimento da parte delle Regioni.

Per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale.

Il modulo, che sarà inviato per l’approvazione alla Conferenza Unificata della prossima settimana (e sarà quindi operativo al momento della approvazione della legge di conversione del decreto) è costruito in collaborazione con coloro che dovranno utilizzarlo e in particolare con la Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE (Lavori Pubblici).

Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici più antichi è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del primo settembre 1967. In tutti casi, spiega ancora il ministero, non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa.

In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

La decadenza del beneficio fiscale

Importante modifica riguarda i motivi di decadenza dei benefici previsti dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che non valgono più per il superbonus. Con il nuovo art. 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, la decadenza del superbonus opererà esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA
  • assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio

 

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